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Sez. L, Sentenza n. 3865 del 08/08/1978 (Rv. 393436 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOPRAVVENUTA GUARIGIONE - PROGNOSI POSTUMA - AMMISSIBILITA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1978-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393436-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOPRAVVENUTA GUARIGIONE - PROGNOSI POSTUMA - AMMISSIBILITA - CONTENUTO.*

Poiche il requisito della permanenza deve essere inteso non come insanabilita assoluta della malattia, ma come obiettiva incertezza della sua durata e della sua possibilita di guarigione o di apprezzabile miglioramento riferita al momento della domanda in Sede amministrativa, o, se venga in essere a seguito di aggravamento in corso di causa, eventualmente da tale successivo momento, e poiche esso deve essere valutato alla stregua dei dettami della scienza medica, dell'esperienza e della logica, pur se con i criteri di approssimazione e di presunzione che detta scienza consente nelle prognosi, non e di per se sufficiente e decisivo per escluderne la sussistenza il fatto che, a notevole distanza da quel momento, l'infermita risulti guarita, onde, se il giudice del merito puo tener conto dei fatti successivamente verificatisi come indici sintomatici della reversibilita dello stato morboso invalidante, e, quindi, anche della intervenuta guarigione, peraltro questa non esclude senz'altro il carattere di permanenza dell'invalidita, che e da valutare in relazione all'incertezza o indeterminatezza della durata della malattia, in quello che era il suo stato iniziale e il suo prevedibile sviluppo, con un giudizio di prevedibilita ex post (cosiddetto prognosi postuma) che tenga conto degli elementi e delle circostanze quali si presentavano ex ante, e quali allora potevano essere conosciuti da chi era chiamato ad apprezzarli.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)