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Sez. L, Sentenza n. 6551 del 16/07/1997 (Rv. 506075 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PERMANENZA | Assegno ordinario di invalidità - Miglioramento posteriore alla domanda - Accertamento del diritto per il periodo precedente - Condizioni - Valutazione "ex post" - Ambito temporale.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506075-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PERMANENZA

In tema di diritto all'assegno ordinario di invalidità, quando nel giudizio risulti che l'assicurato non presenta il grado di invalidità necessario a seguito di un miglioramento intervenuto in un momento successivo rispetto a quello della presentazione della domanda di pensione, e che, invece, anteriormente egli presentava il richiesto grado di invalidità sulla base di una malattia con caratteri definibili, con un giudizio di prevedibilità "ex post", come permanenti, per l'incertezza circa la durata e la possibilità di guarigione, il diritto in questione va riconosciuto per il periodo di riduzione dell'effettiva riduzione capacità di lavoro oltre il limite di legge.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)