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Sez. 4, Sentenza n. 14156 del 05/03/2015 Ud. (dep. 08/04/2015) Rv. 263147 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Morte del reo intervenuta dopo la proposizione dell'appello - Sentenza di non doversi procedersi per morte del reo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263147-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo, intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio di secondo grado, essendo esaurito il rapporto processuale e risultando preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., considerato anche che dal testo del provvedimento impugnato non risulta l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)