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Sez. 2 - , Ordinanza n. 7872 del 19/03/2021 (Rv. 660827 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia - Affermazione da parte di uno dei coniugi del diritto di comproprietà di un bene immobile intestato all’atro - Onere della prova.
Stato
decisa il 2021-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660827-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento, ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 230, Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)