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Sez. 1, Sentenza n. 1688 del 17/02/1987 (Rv. 451069 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE - CARATTERI - DISTINZIONI) - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - AFFERMAZIONE DI UN CONIUGE DEL DIRITTO DI COMPROPRIETÀ SU UN BENE INTESTATO ALL' ALTRO CONIUGE - DEDUZIONE DELL'ESISTENZA DI UN REGIME DI COMUNIONE TACITA FAMILIARE - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1987-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451069-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE - CARATTERI - DISTINZIONI) - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - AFFERMAZIONE DI UN CONIUGE DEL DIRITTO DI COMPROPRIETÀ SU UN BENE INTESTATO ALL' ALTRO CONIUGE - DEDUZIONE DELL'ESISTENZA DI UN REGIME DI COMUNIONE TACITA FAMILIARE - ONERE PROBATORIO.*

Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi ipso iure agli acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento, ha l'Onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula Atti o comportamenti che evidenzino inequivocamente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali. (Conf 4330/86, mass n 447095; (Conf 5946/84, mass n 437608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 230, Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)