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Sez. L, Sentenza n. 631 del 16/01/2004 (Rv. 569469 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Bene acquistato da un partecipante con i proventi comuni - Obbligo di trasferimento agli altri membri della comunione - Inadempimento - Rimedi.
Stato
decisa il 2004-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569469-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il regime della comunione tacita familiare non si estende "ipso Iure" al bene acquistato dal singolo partecipante con i proventi comuni, ancorché per conto della comunione, atteso che, in mancanza di una norma che ne legittimi l'acquisto automatico da parte della collettività, è configurabile soltanto un obbligo di trasferimento dal singolo acquirente agli altri membri della comunione, obbligo che, peraltro, non è suscettibile di esecuzione specifica se non assistito da idoneo atto scritto, ma può solo dar luogo, se inadempiuto, ad una azione di risarcimento del danno da parte degli altri membri della comunione familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)