Sez. 1, Sentenza n. 839 del 07/03/1975 (Rv. 374216 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - DOMICILIO DEL CREDITORE - CONDIZIONI. *
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - DOMICILIO DEL CREDITORE - CONDIZIONI. *
Ai fini della Determinazione del forum destinatae solutionis non e applicabile la norma dell'art 1182, terzo comma, cod civ - secondo la quale l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore - nei casi in cui il credito pecuniario non sia gia accertato e liquidato, ne sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico. (V 1728/72, mass n 358646).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)