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Sez. L, Sentenza n. 766 del 20/03/1974 (Rv. 368622 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - QUALIFICHE - RICEVITORE DI SECONDA CATEGORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368622-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - QUALIFICHE - RICEVITORE DI SECONDA CATEGORIA - CONDIZIONI.*

Per accertare quale sia stata la comune intenzione delle parti, il giudice deve interpretare le varie clausole contrattuali le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto, nell'interpretazione dell'art 5 del CCNL 21 aprile 1941 per il personale dipendente degli appaltatori delle imposte di consumo (con le relative modifiche apportate con successivi accordi post-corporativi), al fine di determinare a chi competa la qualifica di 'ricevitore di seconda categorià, il giudice non puo non tener conto della disposizione dell'art 6 dello stesso contratto collettivo che ricollega tale qualifica a chi presti servizio nelle gestioni con un unico lavoratore o sia preposto a prestazioni di elementare organizzazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1941 num. 5, Contr. Coll. 21/04/1941 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)