Sez. L, Sentenza n. 444 del 18/01/1984 (Rv. 432671 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. 21 APRILE 1941 E SUCCESSIVE CONFORMI STESURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. 21 APRILE 1941 E SUCCESSIVE CONFORMI STESURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.*
L'interpretazione dei contratti collettivi post corporativi che non siano stati dichiarati validi erga omnes è censurabile in Sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della corretta applicazione da parte del giudice del merito dei canoni ermeneutici sanciti dalle norme di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., nonché per quanto attiene all'intrinseca responsabilità della motivazione. (nella specie, sancendo tale principio la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 del C.C.n.L. 21 aprile 1941 e successive conformi stesure, per il personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo, la preposizione dell'agente ad una gestione non implichi di per sè, l'attribuzione della qualifica di ricevitore di prima categoria, essendo, invece, a tal fine necessario non solo che si tratti di una gestione di classe H o i ove presti servizio almeno un altro lavoratore, ma anche che l'ammontare delle riscossioni non possa ritenersi tanto esiguo da non giustificare la presenza di un preposto di tale categoria). (V 766/74, mass n 368622; (Conf 4508/82, mass n 422488).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1941 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)