Sez. 5, Sentenza n. 50497 del 20/06/2018 Ud. (dep. 07/11/2018) Rv. 274435 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Paziente psichiatrico - Uso di misure contenitive - Responsabilità dello psichiatra - Esimente dello stato di necessità - Condizioni.
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In tema di responsabilità medica, la contenzione del paziente psichiatrico non costituisce una pratica terapeutica o diagnostica legittimata ai sensi dell'art. 32 Cost., ma è un mero presidio cautelare utilizzabile in via eccezionale qualora ricorra lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ossia il pericolo di un danno grave alla persona, che si presenti come attuale ed imminente, non altrimenti evitabile, sulla base di fatti oggettivamente riscontrati che il sanitario è tenuto ad indicare nella cartella clinica. (In motivazione la Corte ha precisato che l'uso della contenzione in assenza dei presupposti di cui all'art. 54 cod. pen. costituisce un'illegittima privazione della libertà personale ed integra gli estremi del delitto di cui all'art. 605 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)