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Sez. 4, Sentenza n. 9581 del 26/11/2015 Cc. (dep. 08/03/2016) Rv. 266299 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Criteri per la concessione - Prognosi sull'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento - Necessità.
Stato
decisa il 2015-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266299-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo. (In motivazione la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)