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Sez. 4, Sentenza n. 32125 del 20/06/2014 Ud. (dep. 21/07/2014) Rv. 262241 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Ammissione - Condizioni - Indicazione.
Stato
decisa il 2014-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262241-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

In sede di giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato, previa sospensione del processo, richiede da parte dell'interessato la rimeditazione critica del passato e la disponibilità ad un costruttivo reinserimento, le quali, pur non esigendo la confessione degli addebiti, risultano incompatibili con la frontale negazione di ogni responsabilità per gli stessi.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)