Sez. 5, Sentenza n. 57506 del 24/11/2017 Cc. (dep. 22/12/2017) Rv. 271875 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca - Procedimento - Udienza camerale ex art. 127 cod. proc.pen. - Necessità - Revoca "de plano" - Conseguenze - Nullità - Sussistenza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice può procedere alla revoca dell'ordinanza di sospensione solo nel contraddittorio delle parti e, quindi, mediante la fissazione di un'udienza camerale partecipata, ex art. 127 cod. proc. pen., con previo avviso alle parti. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la revoca disposta "de plano" determina una violazione del contraddittorio cui consegue la nullità del provvedimento, impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dal momento in cui l'imputato ne ha avuto notizia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)