Sez. 4, Sentenza n. 31185 del 28/05/2003 Cc. (dep. 24/07/2003) Rv. 227717 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Decorrenza del termine per la proposizione della domanda e per la relativa decadenza - Pluralità di addebiti - Definizione parziale del procedimento - Pertinenza del provvedimento definitorio a tutte le imputazioni interessate dalla misura detentiva ingiusta - Sufficienza - Prosecuzione del giudizio per imputazioni non interessate da provvedimenti cautelari - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda, e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza, sorgono nel momento in cui le condizioni indicate al comma primo dell'art. 315 cod. proc. pen. (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l'interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva della libertà. (In applicazione di tale principio la Corte ha censurato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di un soggetto per il quale era stato parzialmente definito, con archiviazione, il procedimento relativo al solo reato per il quale era stata nei suoi confronti adottata una misura cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)