Sez. 4, Ordinanza n. 11194 del 01/06/1999 Ud. (dep. 29/09/1999) Rv. 214385 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Cassazione - Rigetto del ricorso - Ricorrente minorenne - Condanna alle spese - Esclusione - "Ratio".
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
La previsione normativa, contenuta nell'art. 29 del D.L.G. 28.7.1989 n.272 che, derogando al generale principio della soccombenza del condannato in tema di pagamento delle spese del processo e di custodia cautelare, stabilisce che la sentenza di condanna nei confronti di persona minore di età non comporta detto obbligo, si inserisce nel quadro della disciplina del processo minorile, strutturalmente finalizzato alla ripresa o al recupero del percorso educativo del minore; essa è ispirata alla "ratio" di esonerare il minore dalle negative conseguenze che gli deriverebbero dall'applicazione della anzidetta regola della soccombenza, e ciò vale sia in relazione al giudizio di merito che a quello di legittimità; deve pertanto escludersi una applicazione del predetto art. 29 in base alla quale l'esonero può operare soltanto con riferimento alla definizione dei procedimenti di merito e non anche in sede di legittimità. (Nell'affermare tale principio la Corte ha escluso che si dovesse far luogo alla condanna dell'imputato minorenne al pagamento delle spese processuali conseguenti al giudizio di legittimità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)