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Sez. 3, Sentenza n. 3058 del 16/11/1973 (Rv. 366791 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - RICORSO ALLE REGOLE SUSSIDIARIE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366791-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - RICORSO ALLE REGOLE SUSSIDIARIE - CONDIZIONI.*

Nell'accertare l'effettiva volonta delle parti a norma dell'art 1362 comma primo cod civ, il giudice deve anzitutto partire dal significato letterale delle parole usate; e solo quando non vi sia certezza che la dizione letterale del contratto rispecchi la comune intenzione delle parti, puo passare all'applicazione delle altre regole ermeneutiche, indicate in via sussidiaria dallo stesso art 1362 e dalle altre Disposizioni successive, superando il senso fatto palese del significato letterale delle parole. (Conf 2681/72, mass n 360293; 1443/72, mass n 358076; (Conf 1137/72, mass n 357579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)