Sez. 1, Sentenza n. 2681 del 11/08/1972 (Rv. 360293 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PREVALENZA - CONDIZIONI - RICORSO AI CRITERI SUSSIDIARI - PRESUPPOSTO.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PREVALENZA - CONDIZIONI - RICORSO AI CRITERI SUSSIDIARI - PRESUPPOSTO.*
Il principio in claris non fit interpretatio, per quanto non espresso nelle regole sull'interpretazione dei negozi giuridici, e sempre vigente nel significato intrinseco che, quando la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalle dichiarazioni delle parti medesime, in virtu delle quali il negozio e stato concluso, il giudice non ha ragione di discostarsi dal significato letterale e logico di tali dichiarazioni, a meno che non individui la sussistenza di particolari e specifiche cause per le quali si debba ritenere che le parti del negozio, pur essendosi espresse in un determinato senso, abbiano, in realta, manifestato una volonta diversa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)