Sez. L, Sentenza n. 9650 del 16/06/2003 (Rv. 564326 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO | Criteri di individuazione - Pendenza di analoga controversia tra il teste e alcuna delle parti in causa - Rilevanza ai fini della incapacità a testimoniare - Esclusione - Devoluzione al giudice di merito della valutazione della attendibilità del teste - Configurabilità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO
L'interesse che determina incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto e attuale che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui e un altro soggetto e anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)