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Sez. 1, Sentenza n. 4198 del 23/04/1998 (Rv. 514849 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Assegno alimentare richiesto subordinatamente a quello di mantenimento - Mancata riproposizione della domanda subordinata in appello - Rinuncia alla domanda - Esclusione - Vizio di extrapetizione della sentenza pronunciante sull'assegno alimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514849-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

In tema di separazione legale tra coniugi, la richiesta di alimenti costituisce un "minus" necessariamente compreso in quella di mantenimento, sicché la circostanza che la parte, dopo aver proposto in primo grado la domanda di alimenti in via subordinata, non l'abbia più riproposta in appello non costituisce rinuncia alla stessa e, per altro verso, non costituisce vizio di extrapetizione della sentenza il riconoscimento di un assegno alimentare in luogo del richiesto assegno di mantenimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)