Sez. 1, Sentenza n. 1761 del 28/01/2008 (Rv. 602194 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Procedimento di revisione delle condizioni dell'assegno di mantenimento - Domanda riconvenzionale di aumento dell'importo - Richiesta di alimenti in sede di reclamo - Domanda nuova - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di revisione delle condizioni dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, promosso dal genitore divorziato per ottenere l'esonero dal relativo obbligo, la richiesta di alimenti da parte del figlio costituisce un "minus" necessariamente ricompreso in quella, dal medesimo avanzata in via riconvenzionale, di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento, con la conseguenza che essa non costituisce domanda nuova, vietata in sede di reclamo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)