Sez. 1, Sentenza n. 5677 del 19/06/1996 (Rv. 498194 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda in primo grado di assegno di mantenimento - Richieste di alimenti in appello - Domanda nuova - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, la richiesta di alimenti costituisce un "minus" necessariamente ricompreso in quella di mantenimento. Pertanto non costituisce domanda nuova vietata in appello quella di alimenti, quando in primo grado sia stato domandato l'assegno di mantenimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)