Sez. L, Sentenza n. 4027 del 26/06/1980 (Rv. 407941 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Nel sistema di trattamento economico e normativo del rapporto di lavoro dei ferrotramvieri, istituito con RD 8 gennaio 1931 n 148 e con il relativo regolamento, nel concetto di retribuzione normale da considerare come base del computo ai fini della liquidazione della indennita di buonuscita, di fonte sia legale che contrattuale debbono ricomprendersi tutte le indennita aggiuntive ed elementi accessori di carattere continuativo e di ammontare determinato, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilita ed altri eventuali emolumenti che dette caratteristiche rivestano. Questo principio, costituendo un limite all'autonomia esercitata in Sede di contrattazione collettiva ai sensi dell'art 1 del citato RD del 1931 n 148, deve essere applicato per individuare la portata dell'art 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948 al riguardo della indennita di buonuscita per i ferrotramvieri collocati in quiescenza avendo maturato il diritto alla pensione. (Conf 3607/79, mass n 400018; (Conf 168/79, mass n 396238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 131, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)