Sez. L, Sentenza n. 3607 del 27/06/1979 (Rv. 400018 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PERSONALE AUTOFERROTRAMVIARIO AVENTE DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA DI BUONUSCITA - COMPUTO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PERSONALE AUTOFERROTRAMVIARIO AVENTE DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA DI BUONUSCITA - COMPUTO.*
Nella liquidazione dell'indennita di buonuscita per il personale autoferrotramviario avente diritto a pensione, regolata dall'art 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948, debbono essere computati, per il principio della omnicomprensivita della retribuzione, anche i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilita e del premio annuale fisso. (Conf 4680/77, mass n 388277; (Conf 3199/77, mass n 386716; (Conf 2998/77, mass n 386555; (Conf 3676/76, mass n 382399; (Conf 320/76, mass n 378999).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)