Sez. 3, Sentenza n. 1915 del 16/05/1975 (Rv. 375605 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la Cassazione abbia annullato la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Mentre nella prima ipotesi deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte suprema senza poter valutare ex novo i fatti accertati nel giudizio di appello, nella seconda ipotesi il giudice di rinvio e libero di esaminare i fatti accertati, di accertarne altri nei limiti in cui nuove prove sono ammesse dall'art 394 cod proc civ e di decidere la controversia in base a nuovi presupposti obiettivi. (Conf 1813/73, mass n 364790; V 1843/70, mass n 347829; (V 3868/69, mass n 344222).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)