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Sez. 2, Sentenza n. 6578 del 05/12/1988 (Rv. 460887 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - MODIFICA DEL CRITERIO LEGALE DI RIPARTIZIONE - ADOZIONE O MAGGIORANZA - NULLITÀ DELLA DELIBERA - TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460887-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - MODIFICA DEL CRITERIO LEGALE DI RIPARTIZIONE - ADOZIONE O MAGGIORANZA - NULLITÀ DELLA DELIBERA - TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE.*

In tema di condominio negli edifici la deliberazione assembleare con la quale si modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese per la gestione dei servizi comuni, anche se adottata a maggioranza è inefficace nei confronti del condominio dissenziente essendo affetta da nullità radicale deducibile senza limiti di tempo, e non meramente annullabile su impugnazione da proporsi nel termine di 30 giorni ex art. 1137 cod. civ.. (Conf 2928/80, mass n 406665).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)