Sez. 2, Sentenza n. 3920 del 11/09/1989 (Rv. 463755 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) - DELIBERA DI MODIFICAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI ADOTTATA A MAGGIORANZA - SUCCESSIVA DELIBERA DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI CONDOMINIALI SULLA BASE DELLE TABELLE ILLEGITTIMAMENTE MODIFICATE - NULLITÀ - IMPUGNAZIONE - TERMINI - INSUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) - DELIBERA DI MODIFICAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI ADOTTATA A MAGGIORANZA - SUCCESSIVA DELIBERA DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI CONDOMINIALI SULLA BASE DELLE TABELLE ILLEGITTIMAMENTE MODIFICATE - NULLITÀ - IMPUGNAZIONE - TERMINI - INSUSSISTENZA.*
In tema di condominio negli edifici la deliberazione assembleare, adottata a maggioranza, che modifichi le tabelle millesimali relative alla ripartizione delle spese è inefficace nei confronti del condomino assente o dissenziente per nullità radicale deducibile senza limitazione di tempo, e non è quindi soggetta al termine di impugnazione di trenta giorni previsto per le deliberazioni annullabili; allo stesso modo sono nulle - e quindi impugnabili senza limitazione di tempo - le delibere con le quali, successivamente, sulla base delle tabelle illegittimamente modificate, siano determinati i contributi da corrispondere da parte dei singoli condomini, per il principio che l'atto nullo non produce alcun effetto e non può essere convalidato dal decorso del tempo. (V 6578/88, mass n 460887; (V 4851/88, mass n 459675; (V 5793/83, mass n 430652; (V 2928/80, mass n 406665).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)