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Sez. 2, Sentenza n. 3286 del 11/10/1969 (Rv. 343317 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE DI FABBRICA O DI MURO - COSTRUZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343317-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE DI FABBRICA O DI MURO - COSTRUZIONE - NOZIONE.*

Ai fini dell'osservanza della disciplina delle distanze, di cui all'art 873 cod civ, per costruzione deve intendersi, in genere, ogni opera che abbia carattere di solidita e stabilita, ancorche manchi di propria individualita ed autonomia, in quanto costituente un semplice accessorio del fabbricato. (Conf 802-59, massima n 339128).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)