diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8656 del 25/06/2001 (Rv. 547709 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Ricezione della fattura in ritardo - Regolarizzazione nei termini di legge - Omissione - Conseguenze - Detrazione dell'IVA - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547709-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, ove il contribuente riceva in ritardo una fattura e non provveda alla regolarizzazione nei quattro mesi dal termine, in cui la fattura stessa avrebbe dovuto essere emessa, incorre nelle sanzioni di legge, ma non perde il diritto alla detrazione dell'IVA, alla sola condizione che provveda ad annotare la fattura entro il termine previsto a partire dal suo arrivo ed a portarla in detrazione con la seconda dichiarazione utile, senza che rilevi la disciplina sanzionatoria applicabile (previgente o sopravvenuta).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)