Sez. 5, Sentenza n. 10809 del 24/07/2002 (Rv. 556148 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Cessionario o committente - Obbligo di regolarizzazione dell'operazione ex art. 41, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Portata - Inosservanza - Conseguenze - Dichiarazione annuale priva dell'indicazione degli acquisti non regolarizzati - Illecito ex art. 43 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE
In tema di IVA, l'inosservanza dell'obbligo posto a carico del cessionario o del committente, ai sensi dell'art. 41, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (applicabile "ratione temporis", poi abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e sostituito con le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. medesimo), di regolarizzare l'operazione imponibile, posta in essere dal cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, configura un autonomo illecito omissivo - avente il duplice scopo di individuare l'autore della violazione dell'obbligo di fatturazione e di ottenere il pagamento dell'imposta dal soggetto tenuto comunque a corrisponderla in via di rivalsa -, e non trasforma il cessionario o committente in soggetto passivo del tributo, che resta il solo cedente o prestatore. Ne consegue che l'omessa indicazione, nella dichiarazione annuale del cessionario o del committente, degli acquisti non regolarizzati non consente di ravvisare la condotta di infedele dichiarazione sanzionata dall'art. 43, secondo comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)