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Sez. L, Sentenza n. 79 del 06/01/1984 (Rv. 432338 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DI UN MEDICO DI CASA DI CURA PRIVATA, AL QUALE SIA STATA AFFIDATA LA RESPONSABILITÀ DI UN RAGGRUPPAMENTO DI UNITÀ DI DEGENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432338-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DI UN MEDICO DI CASA DI CURA PRIVATA, AL QUALE SIA STATA AFFIDATA LA RESPONSABILITÀ DI UN RAGGRUPPAMENTO DI UNITÀ DI DEGENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

La legittimità del licenziamento di un medico di casa di cura privata, al quale sia stata affidata la responsabilità di un raggruppamento di unità di degenza, non può essere riconosciuta, sotto il profilo della ricorrenza di un giustificato motivo a norma dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, per il solo fatto che tale medico non sia in possesso della specializzazione prescritta per detto compito dal d.m. 30 giugno 1975, sulla disciplina delle case di cura private in regime di convenzione con le regioni, atteso che - al di là della sussistenza del requisito costituito dall'impossibilità del datore di lavoro di utilizzare il dipendente in altro settore della propria azienda - le Disposizioni di quel decreto, che riguardano i rapporti fra case di cura e regioni, senza interferire direttamente sui diritti dei dipendenti delle prime, vanno coordinate con quelle del successivo d.m. 5 agosto 1977, le quali introducono una deroga a quella prescrizione per i sanitari che già di fatto dirigano un raggruppamento di degenza. (V 3167/83, mass n 428073; (V 4386/80, mass n 408259).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., DM 30/06/1975 CORTE COST., DM 05/08/1977

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)