Sez. L, Sentenza n. 3167 del 09/05/1983 (Rv. 428073 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - ACCERTAMENTO DELLA NON ARBITRARIETÀ DEL LICENZIAMENTO INTIMATO PER NECESSITÀ DI RIDIMENSIONAMENTO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - ACCERTAMENTO DELLA NON ARBITRARIETÀ DEL LICENZIAMENTO INTIMATO PER NECESSITÀ DI RIDIMENSIONAMENTO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
In caso di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo di carattere obiettivo, di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, non è sufficiente che il giudice del merito accerti la non arbitrarietà del licenziamento di un determinato dipendente attraverso la valutazione degli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, su cui grava l'Onere relativo, a norma dell'art. 5 della legge citata, in ordine alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al suo regolare svolgimento, ma è necessario che il giudice accerti le ragioni obiettive per cui il lavoratore non poteva essere mantenuto in servizio mediante utilizzazione in altro settore dell'azienda e con attribuzione di mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, e ciò, soprattutto, quando risulti, in linea di fatto, che un altro lavoratore, in un arco di tempo sufficientemente breve, abbia preso il posto di quello licenziato a causa della dedotta necessità di ridimensionamento. (Conf 4386/80, mass n 408259).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)