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Sez. L, Sentenza n. 4386 del 10/07/1980 (Rv. 408259 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - ACCERTAMENTO DELLA NON ARBITRARIETA - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DELLE RAGIONI DEL MANCATO MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408259-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - ACCERTAMENTO DELLA NON ARBITRARIETA - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DELLE RAGIONI DEL MANCATO MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE - NECESSITA.*

In caso di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo di carattere obiettivo, di cui all'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, non e sufficiente che il giudice del merito accerti la non arbitrarieta del licenziamento di un determinato dipendente attraverso la valutazione degli elementi di prova forniti dal datore di lavoro - su cui grava il relativo Onere a norma dell'art 5 della citata legge - in ordine alle ragioni inerenti all'attivita produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al suo regolare svolgimento. Ma e necessario che il giudice accerti le ragioni obiettive, per cui il lavoratore non poteva essere mantenuto in servizio mediante utilizzazione in altro settore dell'azienda e con attribuzione di mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, e cio soprattutto quando risulti, in linea di fatto, che, un altro lavoratore, in un arco di tempo sufficientemente breve, abbia preso il posto di quello licenziato a causa della dedotta necessita di ridimensionamento. (V 5325/77, mass n 388982, sulla ultima parte; (Conf 5099/77, mass n 388707, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)