diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3272 del 13/07/1989 (Rv. 463349 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO PREVISTE DAL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - RIPETIZIONE DI MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA GIÀ CORRISPOSTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463349-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO PREVISTE DAL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - RIPETIZIONE DI MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA GIÀ CORRISPOSTA - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 1, comma quarto, d.l. 5 novembre 1973, n. 660 conv. Con mod. Nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, secondo la quale, per i Tributi dovuti in applicazione del decreto non vanno corrisposte le maggiorazioni d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo, si riferisce unicamente alle maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo relativa alle imposte dovute in applicazione del condono e non può essere invocata allo scopo di ripetere le maggiorazioni iscritte a ruolo prima dell'entrata in vigore del condono tributario e già versate dal contribuente, sulle quali le norme agevolative non esplicano alcuna influenza. (Conf 1342/86, mass n 444767; (Conf 189/85, mass n 438411; (Conf 5541/84, mass n 437207).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 1 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)