Sez. 1, Sentenza n. 1342 del 04/03/1986 (Rv. 444767 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - ART. 10, COMMA QUARTO, D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - ESCLUSIONE DELLA CORRESPONSIONE DELLE MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - ART. 10, COMMA QUARTO, D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - ESCLUSIONE DELLA CORRESPONSIONE DELLE MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
La disposizione dell'art. 10, comma quarto, del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973 n. 823, sul cosiddetto condono tributario, secondo la quale per i Tributi dovuti in applicazione del decreto non vanno corrisposte le maggiorazioni di imposta per ritardata iscrizione a ruolo, si riferisce esclusivamente alle maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo e relative alle imposte dovute in applicazione del condono e non può essere invocata allo scopo di ripetere le maggiorazioni iscritte a ruolo prima dell'entrata in vigore del condono tributario e già versate dal contribuente, sulle quali le norme agevolative non spiegano alcuna influenza. (Conf 189/85, mass n 438411; (Conf 5541/84, mass n 437207; (Conf 4096/84, mass n 436046; (Conf 3361/84, mass n 435383; (Conf 2629/83, mass n 427513; (Conf 3996/82, mass n 421954; (Conf 1729/82, mass n 419571).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)