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Sez. 2, Sentenza n. 5159 del 27/07/1983 (Rv. 430027 - 01)

POSSESSO - COMPOSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE - POSSESSO "AD USUCAPIONEM" - SITUAZIONI COMPOSSESSORIE - "COMMODA POSSESSIONIS" - INVOCABILITÀ DA PARTE DI CHI ABBIA IL GODIMENTO ESCLUSIVO DELLA COSA COMUNE - CONDIZIONI - ESTENSIONE DEL SUDDETTO GODIMENTO - PROVA - NECESSITÀ - ONERE RELATIVO - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1983-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430027-01

POSSESSO - COMPOSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE - POSSESSO "AD USUCAPIONEM" - SITUAZIONI COMPOSSESSORIE - "COMMODA POSSESSIONIS" - INVOCABILITÀ DA PARTE DI CHI ABBIA IL GODIMENTO ESCLUSIVO DELLA COSA COMUNE - CONDIZIONI - ESTENSIONE DEL SUDDETTO GODIMENTO - PROVA - NECESSITÀ - ONERE RELATIVO - SPETTANZA.*

In tema di possesso "ad usucapionem", i così detti commoda possessionis, invocabili da chi esercita il potere di fatto sulla cosa, operano nelle fattispecie ordinarie ma non nelle situazioni compossessorie, nelle quali il godimento esclusivo della cosa comune non basta a far ritenere come possessorio - e non di mera tolleranza - il conseguente stato di fatto, poiché, ai fini della eliminazione dell'altrui concorrente possesso, pur non essendo necessario un atto positivo di impedimento o di opposizione, quale si richiede nel caso del precarista o del possessore di un diritto reale, occorre, tuttavia, che l'estensione del dominio esclusivo si manifesti in modo univoco attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il diritto di altro partecipante, gravando la relativa prova a carico di colui che invochi siffatta estensione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)