Sez. 2, Sentenza n. 319 del 24/01/1985 (Rv. 438543 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - IDONEITÀ A MUTARE IL TITOLO DEL POSSESSO - REQUISITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - IDONEITÀ A MUTARE IL TITOLO DEL POSSESSO - REQUISITI.*
A norma dell'art. 1102 cod. civ. la utilizzazione della cosa comune da parte di uno dei partecipanti alla comunione, anche se più intensa o diversa da quella degli altri, non vale di per sè sola a mutare il titolo del possesso, e, quindi, ad attrarre la cosa comune o parte di essa nella sfera della disponibilità esclusiva del singolo comunista, il quale, ove intenda espandere il suo possesso in via esclusiva sul bene, pur non dovendo necessariamente compiere gli Atti di "interversio possessionis", previsti dagli art. 1141 e 1164 cod. civ., rispettivamente per il mutamento della detenzione in possesso, e del possesso di un diritto reale su cosa altrui, in possesso corrispondente all'Esercizio della proprietà, deve tuttavia concretarsi in Atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini sulla cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui. (V 2326/81, mass n 413064; (V 6470/79, mass n 403202; (V 3757/76, mass n 382458; (Conf 3236/84, mass n 435281; (Conf 5159/83, mass n 430027; (Conf 4908/83, mass n 429797; (Conf 2279/79, mass n 398624; (Conf 3464/75, mass n 377634; (Conf 510/74, mass n 368258; (Conf 3045/73, mass n 366770; (Conf 1564/72, mass n 358288).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)