Sez. L, Sentenza n. 3574 del 17/07/1978 (Rv. 393077 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PROVVIGIONE - RETRIBUZIONE "A PROVVIGIONE" - OGGETTO DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO, DI LAVORO AUTONOMO E DI MANDATO - CONFIGURABILITA - LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PROVVIGIONE - RETRIBUZIONE "A PROVVIGIONE" - OGGETTO DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO, DI LAVORO AUTONOMO E DI MANDATO - CONFIGURABILITA - LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
La retribuzione cosiddetta "a provvigione", ossia ragguagliata in tutto o in parte ad una data percentuale del valore degli affari conclusi o condotti a buon fine, o soltanto promossi dal prestatore d'opera, puo essere dedotta indifferentemente ad oggetto tanto di un contratto di lavoro subordinato, quanto di un contratto di lavoro autonomo o di un contratto di mandato. Ai fini della discriminazione del lavoro subordinato dal lavoro autonomo deve farsi riferimento all'elemento della subordinazione (assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro) ed all'incidenza del rischio dell'intera attivita economica organizzata. (Conf 3027/72, mass n 360786).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)