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Sez. L, Sentenza n. 3574 del 17/07/1978 (Rv. 393077 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PROVVIGIONE - RETRIBUZIONE "A PROVVIGIONE" - OGGETTO DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO, DI LAVORO AUTONOMO E DI MANDATO - CONFIGURABILITA - LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Stato
decisa il 1978-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393077-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PROVVIGIONE - RETRIBUZIONE "A PROVVIGIONE" - OGGETTO DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO, DI LAVORO AUTONOMO E DI MANDATO - CONFIGURABILITA - LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*

La retribuzione cosiddetta "a provvigione", ossia ragguagliata in tutto o in parte ad una data percentuale del valore degli affari conclusi o condotti a buon fine, o soltanto promossi dal prestatore d'opera, puo essere dedotta indifferentemente ad oggetto tanto di un contratto di lavoro subordinato, quanto di un contratto di lavoro autonomo o di un contratto di mandato. Ai fini della discriminazione del lavoro subordinato dal lavoro autonomo deve farsi riferimento all'elemento della subordinazione (assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro) ed all'incidenza del rischio dell'intera attivita economica organizzata. (Conf 3027/72, mass n 360786).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)