Sez. 1, Sentenza n. 3027 del 13/10/1972 (Rv. 360786 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RETRIBUZIONE A PROVVIGIONE - REQUISITO CARATTERIZZANTE DEL LAVORO AUTONOMO RISPETTO A QUELLO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - CARATTERI DISTINTIVI DEL LAVORO SUBORDINATO - RAPPORTO DI AGENZIA - CARATTERISTICHE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RETRIBUZIONE A PROVVIGIONE - REQUISITO CARATTERIZZANTE DEL LAVORO AUTONOMO RISPETTO A QUELLO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - CARATTERI DISTINTIVI DEL LAVORO SUBORDINATO - RAPPORTO DI AGENZIA - CARATTERISTICHE.*
La retribuzione cosiddetta 'a provvigioné, ossia ragguagliata in tutto od in parte ad una data percentuale del valore degli affari conclusi o condotti a buon fine, o soltanto promossi dal prestatore d'opera, puo essere dedotta indifferentemente ad oggetto tanto di un contratto di lavoro subordinato, quanto di un contratto di lavoro autonomo o di un contratto di mandato. Ai fini della discriminazione del lavoro subordinato dal lavoro autonomo deve farsi riferimento all'elemento della subordinazione (assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro) ed all'incidenza del rischio dell'intera attivita economica organizzata sul datore di lavoro. Allorquando la promozione di affari per conto del preponente in una determinata zona e con vincolo di esclusivita sia svolta dal prestatore d'opera a proprio rischio e mediante lo svolgimento di un'attivita organizzata ed autonoma, anche se vincolata al preponente da uno stabile rapporto di collaborazione, si verte nell'ambito del rapporto di Agenzia. (V 2355'69, mass n 341784).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)