Sez. L, Sentenza n. 6645 del 26/06/1999 (Rv. 528053 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Prescrizione decennale - Sospensione per un triennio ex art. 2, comma diciannovesimo, D.L. n. 463 del 1983 - Applicabilità .
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
Il credito dell'Inps relativo ai contributi assicurativi non versati soggiace, a norma degli art. 41, legge 30 aprile 1969, n. 153 e 55, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, al termine di prescrizione decennale che decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati, tenendo conto che l'art. 2, comma diciannovesimo, D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983) prevede la sospensione ("ope legis") per un triennio dei termini di prescrizione dei contributi dovuti.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 41, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)