Sez. L, Sentenza n. 3901 del 30/03/1992 (Rv. 476489 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Di contributi | Sospensione per un triennio ex art. 2, comma diciannovesimo, D.L. n. 463 del 1983 - Sospetto d'illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Di contributi
L'art. 2, comma diciannovesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983), che, come altre norme della legislazione speciale configuranti casi di sospensione "ope legis" ulteriori rispetto a quelli di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ., prevede la sospensione per un triennio - con il corrispondente prolungamento del periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e matricola - dei termini di prescrizione dei contributi dovuti, o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo, all'Inps ed all'Inail, non è sospettabile d'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., tenuto conto, in particolare, degli interessi pubblici alla cui realizzazione è destinata la contribuzione predetta e della discrezionalità legislativa di cui è espressione la norma denunciata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)