diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12003 del 08/08/2003 (Rv. 565826 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine - Modifiche - Disciplina ex art. 2, comma diciannovesimo, D.L. n. 463 del 1983 e legge n. 233 del 1990 - Applicabilità alle prescrizioni in corso.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565826-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

Il termine triennale di prescrizione dei contributi dei lavoratori autonomi, previsto dall'art. 4 della legge n. 463 del 1959, è stato ampliato a cinque anni dall'art. 12, comma decimo della legge n. 155 del 1981, sospeso per un triennio ex art. 2 comma diciannovesimo D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, e poi dall'art. 1, sesto comma, della legge n. 233 del 1990 portato a dieci anni, anche per le prescrizioni in corso.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 12 com. 10, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 19 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)