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Sez. 3, Sentenza n. 3174 del 03/07/1989 (Rv. 463271 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE - SITUAZIONE DI NECESSITÀ - SENTENZA DI RILASCIO NEI CONFRONTI DEL LOCATORE - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463271-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE - SITUAZIONE DI NECESSITÀ - SENTENZA DI RILASCIO NEI CONFRONTI DEL LOCATORE - IDONEITÀ.*

In tema di recesso da contratto di locazione per necessità del locatore di destinarlo ad abitazione propria, la pronuncia con la quale il locatore medesimo sia stato condannato al rilascio dello immobile a sua volta goduto ad uso abitativo non è opponibile al conduttore del proprio appartamento ma integra una situazione di necessità a termini dell'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978, con la conseguenza che il detto conduttore può provare con ogni mezzo il fraudolento accordo messo in opera per precostituire quella situazione fatta valere nei suoi confronti. (V 3250/81, mass n 413833; (V 2265/81, mass n 421999; (Conf 4564/85, mass n 442022).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)