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Sez. 1, Sentenza n. 6561 del 17/07/1997 (Rv. 506091 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO | Requisiti di forma e di sostanza dell'altro contratto - Necessità - Accordo fra il Sindaco e un privato circa l'indennità di occupazione dovuta da un Comune - Nullità per mancata autorizzazione degli organi deliberanti - Conversione in contratto di cessione dell'immobile - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506091-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO

La conversione di un contratto nullo in altra convenzione valida, a norma dell'art. 1424 cod. civ., richiede che quello nullo abbia i requisiti di sostanza e di forma del secondo contratto. Ne consegue che affinché l'accordo fra il Sindaco e un privato circa l'indennità di esproprio (affetto da nullità per mancata autorizzazione dell'organo deliberante) possa convertirsi in contratto di cessione dell'immobile al Comune occorre che il consenso sia trasfuso in un documento scritto redatto da specifici organi dell'Amministrazione, richiedendosi tale particolare forma quale condizione di validità, restando inidoneo al fine sopraindicato il mero incontro delle volontà del privato e dell'ente pubblico ciascuna delle quali autonomamente espressa in forma scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)