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Sez. 3, Sentenza n. 4038 del 03/04/1993 (Rv. 481690 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Prelazione del proprietario confinante - Insediamento di affittuario coltivatore diretto sul fondo oggetto di vendita - Situazione ostativa - Rinuncia dell'affittuario ad avvalersi del diritto alla continuazione del rapporto - Esperibilità della prelazione.
Stato
decisa il 1993-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481690-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

L'insediamento di affittuario coltivatore diretto, sul fondo oggetto di vendita, configura situazione ostativa alla prelazione (e riscatto) a norma dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971 in favore del proprietario confinante solo se già in atto e destinato a perdurare nel tempo e non impedisce, quindi, tale diritto di prelazione nel caso in cui, prima o durante e comunque anteriormente alla conclusione delle trattative del concedente con il terzo aspirante all'acquisto, l'affittuario abbia rinunciato ad avvalersi del diritto alla continuazione del rapporto ed a quello di prelazione a lui eventualmente spettante.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)