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Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/10/1998 (Rv. 520096 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Insediamento sul fondo di un coltivatore diretto - Esclusione del diritto di prelazione - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520096-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Come si ricava dalla "ratio" dell'art. 7, comma secondo n. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 817 l'insediamento sul fondo offerto in vendita, di un coltivatore diretto è ostativo al sorgere del diritto di prelazione del confinante allorché tale insediamento, da un lato, sia legittimo, cioè attuato in forza di un titolo giustificativo, dall'altro sia caratterizzato dalla "stabilità", ancorché non si richieda che sia già in atto da un certo tempo.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)