Sez. L, Sentenza n. 1550 del 13/03/1979 (Rv. 397895 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - SPESE DERIVATE DA EVENTUALI ERRORI DEL GIUDICE - INCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CHIAMATA IN GIUDIZIO IUSSU IUDICIS.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - SPESE DERIVATE DA EVENTUALI ERRORI DEL GIUDICE - INCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CHIAMATA IN GIUDIZIO IUSSU IUDICIS.*
Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo oltre a conseguire i vantaggi deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e cio anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dalla attivita della parte rimasta soccombente ma derivate dagli eventuali errori in cui puo incorrere il giudice nei vari gradi o fasi del processo, come, ad esempio, quelle che vengono sopportate da coloro che sono chiamati a partecipare al processo per ordine del giudice: solo in tal modo, infatti, puo essere salvaguardato il fondamentale diritto di difesa delle parti che vengono chiamate in giudizio. (Conf 1733/77, mass n 385446).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)