Sez. 2, Sentenza n. 1733 del 06/05/1977 (Rv. 385446 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL CHIAMATO IUSSU IUDICIS - NECESSITA - CHIAMATA SU PRESUPPOSTO RIVELATOSI ERRONEO - IRRILEVANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL CHIAMATO IUSSU IUDICIS - NECESSITA - CHIAMATA SU PRESUPPOSTO RIVELATOSI ERRONEO - IRRILEVANZA.*
Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza: e cio anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dall'attivita della parte rimasta soccombente, ma derivanti dagli errori in iudicando o in procedendo in cui puo incorrere il giudice nei vari gradi e fasi del processo, come, ad esempio, quelle che vengono sopportate da coloro che sono chiamati a partecipare al processo per ordine del giudice nel presupposto - poi rivelatosi erroneo - che la emananda sentenza possa o debba incidere sulla loro sfera giuridica: solo in tal modo, infatti, puo essere efficacemente salvaguardato il fondamentale diritto di difesa delle parti che vengono ingiustamente chiamate in giudizio. (Conf 3047/73, mass n 366775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)