Sez. 1, Sentenza n. 9604 del 14/09/1991 (Rv. 473851 - 01)
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - In genere | Controversie fra una società cooperativa ed i soci - Devoluzione per clausola statutaria ad un collegio di probiviri - Nomina - Modalità - Elezione da parte dell'assemblea senza esigere l'unanimità o almeno il voto favorevole del socio in lite - Nullità della clausola - Sussistenza - Conseguenze - Lodo arbitrale - Inesistenza - Rilevabilità di ufficio - Ammissibilità.
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - In genere
La clausola dello statuto di una società cooperativa, che devolva le controversie fra la società ed i soci ad un collegio di probiviri eletto dall'assemblea, senza esigere l'unanimità od almeno il voto favorevole del socio in lite, è nulla, in considerazione dell'inderogabilità del principio secondo cui gli arbitri devono essere designati con il concorso della volontà di entrambi i contendenti, e determina l'inesistenza del lodo arbitrale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio d'impugnazione del lodo medesimo, implicando il difetto in capo agli arbitri della "potestas iudicandi" (a prescindere da ogni indagine sulle modalità con le quali la nomina degli arbitri sia in concreto avvenuta, e, quindi, pure in ipotesi di delibera presa all'unanimità o con il voto del socio in lite).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2527, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)