Sez. L, Sentenza n. 5429 del 17/06/1997 (Rv. 505255 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Opposizione - Sentenza del Pretore - Ricorso per Cassazione - Notifica del ricorso all'autorità irrogante la sanzione - Necessità - Notifica all'Avvocatura Generale dello Stato - Nullità e non inesistenza - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
Il ricorso per Cassazione avverso sentenza pronunciata dal pretore in sede di opposizione contro ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa deve essere notificata al medesimo organo che aveva irrogato la sanzione ed era stato parte del giudizio di opposizione; tuttavia, la notificazione eseguita presso l'Avvocatura Generale dello Stato, non determina l'inesistenza della notificazione stessa, ma la semplice nullità, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)