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Sez. U, Sentenza n. 6254 del 18/11/1988 (Rv. 460597 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTUMACIA DEL PREFETTO NEL GIUDIZIO DI MERITO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO AL PREFETTO.*
Stato
decisa il 1988-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460597-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTUMACIA DEL PREFETTO NEL GIUDIZIO DI MERITO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO AL PREFETTO.*

Il ricorso per Cassazione, avverso sentenza pronunciata dal pretore in Sede di opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa resa dal prefetto, ove questi non si sia costituito per il tramite dell'Avvocatura dello stato, va notificato al prefetto stesso, presso il suo ufficio, ai sensi dell'art. 330 ultimo comma cod. proc. civ., e non presso l'Avvocatura generale dello stato, considerato che l'art. 23 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, nello stabilire che detta opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso, il provvedimento, assegna a tale autorità, per l'intero arco del procedimento, la legittimazione processuale, e, quindi, la qualità di destinataria, degli Atti del procedimento medesimo, in deroga al disposto dell'art. 11 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611. (V 2174/88, mass n 458010; (V 2771/87, mass n 451883; (V 6463/85, mass n 443540; (V 3429/83, mass n 428315).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)